Ai sensi del D.M. 226/2022 (art. 3, c. 1 e art. 1, c. 5) e della Nota M.I.M. 65741/2023, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato ai seguenti requisiti:
- lo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 gg di servizio nell’anno scolastico in corso, di cui almeno 120 gg di attività didattiche;
- almeno 50 ore di formazione obbligatoria;
- il superamento del test finale e la valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.
I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come già indicato nella Nota M.I.M. prot. 0030998 del 25/08/2022.
SERVIZI UTILI AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA
D.M. 226/2022, art. 3, c. 2
I 180 gg di servizio scolastico comprendono:
- Tutte le attività connesse al servizio scolastico.
- Periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.
- Esami e scrutini.
- Ogni impegno di servizio.
- Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
D.M. 226/2022, art. 3, c. 3
I 120 gg di attività didattiche comprendono:
- Giorni effettivi di insegnamento (attività di lezione, di recupero, di potenziamento).
- Giorni impiegati presso la sede di servizio per attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica:
– attività valutative;
– attività progettuali;
– attività formative;
– attività collegiali.
D.M. 226/2022, art. 3, c. 3 e Nota M.I.U.R. 36167 del 5.11.2015 (D.M. 850/2015)
I 180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche non comprendono:
- Ferie.
- Assenze per malattia.
- Congedi parentali.
- Permessi retribuiti.
- Aspettativa a qualunque titolo fruita.
D.M. 226/2022, art. 3, c. 4
Nel caso di prestazione o orario di servizio inferiore a quello di cattedra o posto, i 180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche sono proporzionalmente ridotti, fermo restando l’obbligo formativo pari a 50 ore, che non è soggetto a riduzione.
SERVIZI UTILI AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA E OBBLIGO FORMATIVO
D.M. 226/2022, art. 3, c. 2
Nel caso di prestazione o orario di servizio inferiore a quello di cattedra o posto, i 180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche sono proporzionalmente ridotti, fermo restando l’obbligo formativo pari a 50 ore, che non è soggetto a riduzione.
OBBLIGO FORMATIVO
D.M. 226/2022, art. 3, c. 2
Le attività di formazione:
- sono obbligatorie per tutti i docenti/educatori in servizio;
- comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, c. 124, della L. 107/2015.