
Ai sensi del D.M. 850/2015 e della Nota M.I. prot. 30345/2021, i requisiti utili al superamento del periodo di formazione e di prova sono:
- lo svolgimento di almeno 180 gg di servizio nell’anno scolastico in corso, di cui almeno 120 gg di attività didattiche;
- 50 ore di formazione.
SERVIZI UTILI AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA
(D.M. 850/2015 e Nota MIUR 36167/2015)
I 180 gg di servizio scolastico comprendono:
- Periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.
- Esami e scrutini.
- Ogni impegno di servizio.
- Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
I 120 gg di attività didattiche comprendono:
- Giorni effettivi di insegnamento (attività di lezione, di recupero, di potenziamento).
- Giorni impiegati presso la sede di servizio per:
– Attività valutative.
– Attività progettuali.
– Attività formative.
– Attività collegiali.
I 180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche non comprendono:
- Giorni di congedo ordinario: ferie e recupero festività.
- Assenze per malattia.
- Congedi parentali.
- Permessi retribuiti.
- Aspettativa a qualunque titolo fruita.
SERVIZI UTILI AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA E OBBLIGO FORMATIVO
(D.M. 850/2015, Nota MIUR 36167/2015 e Nota MI 30345/2021)
Nel caso di orario di servizio inferiore a quello di cattedra o posto, i 180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche sono proporzionalmente ridotti, fermo restando l’obbligo formativo pari a 50 ore, che non è soggetto a riduzione.