A.S. 2023-2024
Ai sensi del D.M. 226/2022 (art. 2, c. 1 e c. 2) e della Nota M.I.M. 65741/2023, sono tenuti al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo (anche educatori);
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti (anche educatori);
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, effettuino un secondo percorso di formazione e prova (ripetizione), non ulteriormente rinnovabile (anche educatori);
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’art. 13, c. 2 del D. Lgs. 59/2017, modificato dalla L. 79/2022 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Nei casi precedentemente elencati, le attività di formazione sono parte integrante del servizio in periodo di formazione e prova e non possono essere rinviate o anticipate, ma devono essere svolte contestualmente al servizio stesso (D.M. 850/2015 e Nota MIUR 36167/2015; Nota M.I.M. 65741/2023).
Ai sensi della Nota M.I.M. 65741/2023, NON sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune che di sostegno;
N.B. I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che abbiano già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, saranno comunque tenuti a acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.