
Ai sensi del D.M. 850/2015 e della Nota M.I. prot. 30345/2021, è tenuto al periodo di formazione e prova il personale docente (ed educativo):
- neoassunto a tempo indeterminato con decorrenza a.s. 2021-2022;
- assunto a tempo indeterminato negli anni precedenti, per il quale sia stata disposta la proroga del periodo di formazione e prova per mancanza del requisito dei 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica (ex art. 3, D.M. 850/2015);
- che, in caso di valutazione negativa, ripeta il periodo di formazione e di prova (art. 14, D.M. 850/2015);
- che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
- neoassunto su posti di cui all’art. 59, c. 4 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021.
Nei casi precedentemente elencati, le attività di formazione sono parte integrante del servizio in periodo di formazione e prova e non possono essere rinviate o anticipate, ma devono essere svolte contestualmente al servizio stesso (D.M. 850/2015 e Nota MIUR 36167/2015).
I docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla Nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 (percorso annuale FIT).
Ai sensi della Nota M.I. prot. 30345/2021, NON sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e di prova:
- I docenti che abbiano già esperito positivamente il periodo di formazione e prova (o il percorso FIT ex DDG 85/2018) nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo.
N.B. Per quanto riguarda la fattispecie di neoassunti su posti di cui all’art. 59, c. 4 del D.L. 73/2021, gli interessati saranno comunque soggetti allo svolgimento della prova disciplinare, prevista dal citato Decreto.
- I docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo, nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018.
- I docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e prova (o il percorso FIT ex DDG 85/2018) e siano nuovamente assunti per il medesimo grado.
- I docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa, nell’ambito del medesimo grado.
- I docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.