L’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale dell’area istruzione e ricerca – Triennio 2016-18 disciplina la formazione dei Dirigenti Scolastici, definendo le Linee guida generali in materia di formazione.
«La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento tecnico e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace del ruolo» (CCNL 2016-18, art. 24, c. 2).
«Le iniziative di formazione hanno carattere continuo. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia» (CCNL 2016-18, art. 24, c. 3).
«Gli interventi formativi […] hanno sia contenuti di formazione al ruolo sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l’azione dirigenziale» (CCNL 2016-18, art. 24, c. 4).
«L’amministrazione […] definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell’analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione» (CCNL 2016-18, art. 24, c. 5).
«Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascuna amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d’intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’amministrazione, le Università ed altri soggetti pubblici o privati. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività» (CCNL 2016-18, art. 24, c. 6).
«La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti» (CCNL 2016-18, art. 24, c. 7).
«Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri finanziari per l’amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell’arco di un anno (CCNL 2016-18, art. 24, c. 8).