Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-18 stabilisce che i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA sono oggetto di contrattazione integrativa a livello nazionale tra sindacati firmatari e M.I.U.R. (CCNL 2016-18, art. 22, c. 4, punto a3).
A livello nazionale e regionale sono oggetto di confronto gli obiettivi e la finalità della formazione del personale scolastico (CCNL 2016-18, art. 22, c. 8, punto a1).
A livello di istituzione scolastica ed educativa, i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti sono materie oggetto di contrattazione integrativa d’istituto tra la R.S.U. e il dirigente scolastico (CCNL 2016-18, art. 22, c. 4, punto c7).
L’art. 1, c. 10 del succitato CCNL ripristina la piena vigenza delle precedenti disposizioni contrattuali (CCNL comparto scuola – Quadriennio normativo 2006-09) per quanto non espressamente previsto nel più recente CCNL. In materia di formazione del personale ATA si conferma che, a livello di istituzione scolastica, è competenza del D.S.G.A. la predisposizione del piano di formazione per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 66). Tale personale «può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati» (art. 64, c. 4).